Carissimi Associati,
Date le numerose richieste di chiarezza sulle competenze di un Ente di Promozione SPortiva e nello specifico del Settore Equitazione ci teniamo a precisare quanto segue:
- lo sport è un diritto di tutti ( COSTITUIZIONE ITALIANA art. 117)
- COMPETIZIONI E GARE: (approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014)
- Brevetti Tecnici Riconosciuti validità legale.
Articolo 2 del REGOLAMENTO EPS del CONI sancisce che:
Attività
1. Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per
tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:
a) Motorio – Sportive
1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità
competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e
sociale;
2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.
3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel
rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive
Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo
riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle
specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac simile
emanato dal CONI.
SPIEGAZIONE ARTICOLO 2 ( REGOLAMENTO EPS CONI) : Gli Enti di Promozione sportiva, come dice la parola stessa si occupano di promuovere lo sport. La grande peculiarità degli EPS a differenza delle FSI e DSA (che promuovono un singolo sport) , promuovono più sport , la totalità degli sport e nel contempo promuovono tutte le discipline riconosciute dal CONI ( vedi pdf discipline riconosciute dal CONI in fondo al comunicato ) che sono oltre 400. Questo vuol dire che un EPS, può organizzare , durante l’anno, competizioni amatoriali e/o agonistiche per tutte quelle discipline codificate CONI. Nel nostro caso , tutte quelle inerenti l’equitazione. Compito degli EPS è quello di organizzare molte gare sul territorio cercando di coinvolgere il maggior numero di persone possibili, dove magari, una Federazione è per sua natura più proiettata verso campionati o gare di alto livello con il compito di portare le rappresentanze Nazionali ai podi olimpici o nelle grandi competizioni internazionali. ( Spiegazione tratta dall’Avv. Paolo Rendina https://www.youtube.com/watch?v=nY2TSckPUWo)
Ne consegue che è di esclusiva della FIS/DSA la denominazione “Campione d’Italia”, mentre agli EPS resta sempre la facoltà di organizzare gare competitive/agonistiche con denominazioni differenti e non riconducibili al titolo in questione.
Gli EPS possono quindi assegnare titoli di Campione Nazionale, Regionale, Provinciale, ecc.
Ne consegue che tutti i tesserati FSI/DSA, di tutte le classi, possono partecipare alle manifestazioni degli EPS che non siano Campionati Italiani, senza incorrere in sanzioni o richiami(a meno che non si accetti esplicitamente tale limitazione ). Proprio perchè lo sport è di tutti e per tutti, non possono esserci limitazioni, rivolgersi alle autorità.
Ad avvalorare ancor più quanto sopra esposto, in base alla Circolare CONI n. 1 del 19 Gennaio 2021 in riferimento agli adempimenti DPCM 14 Gennaio 2021 riguardanti gli eventi e le competizioni di preminente interesse nazionale e richiamato dal MINISTERO DELLO SPORT ( http://www.sport.governo.it/it/)
13. Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale o regionale?
Tutti i confronti competitivi fra due o più atleti, inseriti nel calendario agonistico, quali gare nazionali o regionali, dal CONI, dal CIP, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva.
In parole povere il CONI riconosce le competizioni degli EPS, inserite nei codici ( vedi discipline riconosciute CONI) anche come carattere Nazionale (https://www.coni.it/it/news/17547-ecco-tutte-le-competizioni-di-interesse-nazionale-e-internazionale-dopo-il-dpcm-del-3-novembre.html)
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VALIDITA’ LEGALE BREVETTI TECNICI/ISTRUTTORI
Altra nota sulla quale vogliamo fare chiarezza è la validità legale dei brevetti Tecnici.
La formazione degli operatori sportivi a livello nazionale è di competenza dei soggetti che operano,in Italia, con riconoscimento giuridico in campo sportivo e cioè:
- il C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano
- le Federazioni Sportive o realtà associate riconosciute dal C.O.N.I.
- gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
Le competenze sono state confermate dal Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (cosiddetto
decreto Melandri di riordino dello sport).
Sono pertanto riconosciuti come “Istruttori, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi” i soggetti in possesso, alternativamente, di:
- Diploma di Laurea in Scienze Motorie
- Diploma I.S.E.F.
- Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
Pertanto gli Istruttori e Tecnici sportivi con i titoli suddetti possono legittimamente operare in Italia fornendo le loro prestazioni tecnico-operative ai vari Utenti ( per VARI UTENTI si intende tutti gli Utenti).
Quindi,quando un brevetto e legalmente valido ? In caso di contenzioso in tribunale, quando si può legittimamente affermare che si era abilitati a svolgere determinate mansioni in forza di un titolo riconosciuto. Tale riconoscimento viene dato al titolo emesso direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. ( reperibili al sito www.coni.it). Se tale riconoscimento non viene accettato,rivolgeri alle autorità competenti.
Leggi qui di seguito gli articoli legislativi sull’argomento.
Certi di aver fatto cosa gradita , invitiamo la divulgazione per evitare la disinformazione.
Responsabile Nazionale OPES EQUITAZIONE