Nuovo DPCM e competizioni in zona rossa. Chiarimenti
Grande confusione in merito al nuovo DPCM del 2 Marzo per quanto riguarda le competizioni di interesse Nazionale e gli allenamenti degli atleti agonisti partecipanti alle competizioni riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse
nazionale ed organizzate dagli ENTI di PROMOZIONE SPORTIVA.
In questo momento, tutti gli EPS si sono uniti per chiedere chiarimenti che su due articoli sono contrastanti ( art. 17 e 18) inviando una lettera di richiesta di rettifica a All’Ill.mo Capo del Dipartimento per lo Sport Presidenza Consiglio dei Ministri Dott. Giuseppe Pierro.
In attesa di risposta e di correzione inviamo il testo della lettera che potete leggere integralmente nel formato pdf a fondo pagina. Rimaniamo al momento in attesa di risposte in merito e daremo a breve dei chiarimenti.
il DPCM 2 marzo 2021, all’articolo 41, (che non ha modificato, in alcun modo, sul punto, il precedente DPCM 14 gennaio 2021) prevede che in ZONA ROSSA siano sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS), non vietando, invece, esplicitamente, le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti agonisti degli EPS partecipanti alle competizioni riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale ed organizzate
dagli EPS stessi.
Considerato che:
1. Le manifestazioni di preminente interesse nazionale organizzate da un EPS possono prevedere sede organizzativa in zona diversa da quella in cui gli atleti agonisti si allenano (es. in ZONA GIALLA, ARANCIONE, BIANCA);
2. Le ordinanze Regionali approvate, dopo l’approvazione del DPCM 2 marzo 2021, per
regolamentare le ZONE ROSSE attive sul territorio nazionale, unanimemente, prevedono l’applicazione delle misure previste dal Capo V del DPCM 2 marzo 2021 (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) ovvero, in campo sportivo l’applicazione dell’Art. 41 che sospende tutte le attività previste dall’art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, nonchè tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS. Nessuna ordinanza sospende invece la possibilità di effettuare le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti agonisti degli EPS partecipanti alle competizioni riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale ed organizzate dagli EPS stessi;
in applicazione del c.d. “principio di legalità”, non si può vietare ciò che non trova in una legge un espresso divieto (ed il DPCM 2 marzo 2021, nè all’articolo 41 nè in altro punto vieta le sessioni
di allenamento degli atleti agonisti degli EPS partecipanti alle competizioni riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale ed organizzate dagli EPS stessi);
Giusta conclusione è, pertanto, che anche in zona Rossa, NON esiste presupposto alcuno per il quale non debbano essere consentite, dal DPCM 2 marzo 2021, le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti agonisti degli EPS partecipanti alle competizioni riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale ed organizzate dagli EPS stessi. Se invece gli orientamenti sono
quelli di una maggiore prudenza, non si capisce perché non vengano fermate attività e allenamenti nella loro totalità.
Si chiede, pertanto, di apportare opportuna correzione della risposta alla FAQ n. 5.
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avvisi-precedenti/avviso-del-4-marzo-2021/