TESSERAMENTO CAVALLO SPORTIVO

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Decreto Legge n° 36 del 28 Febbraio 2021 Pubblicato il 18 Marzo in Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Art. 22 Definizione del «cavallo atleta»

1. Un cavallo e in generale un equide e’ definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) sia definibile «equide registrato»,

b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare,

c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva 

Questi requisiti rendono la pensione del cavallo istituzionale per gli scopi dell’associazione e quindi non assoggettabile ad IVA o ad imposto dirette, necessario anche per il trasporto degli equidi , competizioni, passeggiate e detenzione in genere, senza scopo di lucro.

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